Art. 26 · Procedura semplificata

Art. 26

Procedura semplificata

In vigore dal 11 dic 2017
Procedura semplificata 1.   I documenti VI-1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che hanno offerto particolari garanzie accettate dall'Unione ed elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B, sono considerati documenti VI-1 redatti da organismi competenti e organismi o dipartimenti designati inclusi nell'elenco di cui all', paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi terzi interessati, a condizione che i produttori siano stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali organismi. 2.   I produttori autorizzati di cui al paragrafo 1 usano e compilano i documenti VI-1, indicando in particolare: a) nella casella 1, il proprio nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B; b) nella casella 9, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente del paese terzo che li ha autorizzati; c) nella casella 10, almeno i dati di cui all', lettera b). I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica dell'agente». Non è necessaria né l'apposizione di timbri né l'indicazione del nome e dell'indirizzo di un organismo o dipartimento designato.
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