Art. 24 · Uso del documento VI-1 in caso di importazioni indirette

Art. 24

Uso del documento VI-1 in caso di importazioni indirette

In vigore dal 11 dic 2017
Uso del documento VI-1 in caso di importazioni indirette Nel caso in cui un vino sia stato esportato da un paese terzo nel cui territorio è stato prodotto (di seguito «il paese di origine») in un altro paese terzo (di seguito «il paese di esportazione») prima di essere esportato verso l'Unione, il documento VI-1 per il vino in questione è considerato valido per l'importazione nell'Unione se è stato redatto dagli organismi competenti del paese di esportazione, senza ulteriori analisi su tale vino, sulla base di un documento VI-1 o equivalente redatto dagli organismi competenti del paese di origine, a condizione che il vino: a) sia stato imbottigliato ed etichettato nel paese di origine e tale sia rimasto; o b) sia stato esportato sfuso dal paese di origine e imbottigliato ed etichettato nel paese di esportazione, senza subire ulteriori trasformazioni. Il documento VI-1 del paese di esportazione reca la certificazione da parte dell'organismo competente di tale paese che attesta che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni. L'originale o una copia conforme del documento VI-1 o documento equivalente del paese di origine è accluso al documento VI-1 del paese di esportazione. Gli organismi competenti dei paesi terzi ai fini del presente articolo sono inseriti nell'elenco di cui all', paragrafo 1.
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