Art. 23
Uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2
In vigore dal 11 dic 2017
Uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2
L'originale e la copia del documento VI-1 o l'originale e le copie dell'estratto VI-2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità come segue:
a)
le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'originale e delle copie dell'estratto VI-2, restituiscono l'originale del documento VI-1 o l'originale e una copia dell'estratto VI-2 all'interessato e conservano una copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 per un periodo di almeno cinque anni;
b)
se una partita deve essere rispedita prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento VI-1 e l'estratto VI-2 relativi a detta partita o, nel caso in cui tale partita sia scortata da un estratto VI-2 completato precedentemente e da un estratto VI-2 compilato successivamente, tali due estratti.
Nel caso in cui un estratto VI-2 sia fornito unitamente al documento VI-1 le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2. Nel caso in cui un estratto VI-2 compilato successivamente sia fornito unitamente a un estratto VI-2 completato precedentemente, le autorità doganali verificano che i dati riportati in tale estratto VI-2 completato precedentemente corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2 compilato successivamente e vidimano quest'ultimo, il quale è quindi equivalente all'estratto VI-2 completato precedentemente.
Le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente.
Le autorità doganali restituiscono l'originale del documento VI-1 e di qualsiasi estratto VI-2 al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione dell'estratto VI-2;
c)
quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l'originale e la copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente relativi alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l'originale dell'estratto VI-2 completato successivamente e due copie.
Le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 e nell'estratto VI-2 compilato precedentemente corrispondano a quelli inseriti nell'estratto VI-2 completato successivamente per ciascuna nuova partita. Se corrispondono, le autorità doganali vidimano quest'ultimo, che è quindi equivalente all'estratto VI-2 compilato precedentemente, e annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 e dell'estratto VI-2 completato in precedenza. Esse restituiscono all'interessato l'estratto VI-2 completato successivamente unitamente all'originale del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.
Storico versioni
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