Art. 21 · Esenzioni

Art. 21

Esenzioni

In vigore dal 11 dic 2017
Esenzioni In deroga all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le seguenti disposizioni: a) non occorre presentare il documento VI-1 per: i) i prodotti presentati in recipienti di volume nominale non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, quando il quantitativo totale trasportato, anche suddiviso in partite separate, non supera 100 litri; ii) i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese dell'Unione, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1186/2009; iii) i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 litri per partita, che sono oggetto di spedizioni tra privati, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1186/2009; iv) il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1186/2009, in quantità non superiore a 30 litri per viaggiatore; v) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1186/2009, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a due litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati; vi) i quantitativi di vini, di mosti di uve e di succhi di uve condizionati in recipienti diversi da quelli di cui al punto v), importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 litri; vii) i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali; viii) i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali; ix) i vini e i succhi di uve originari dell'Unione e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Unione e immessi in libera pratica. b) se si tratta di un vino confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, a condizione che il vino sia originario di un paese menzionato nella parte IV, sezione A, dell'allegato VII, che abbia offerto particolari garanzie accettate dall'Unione, la parte relativa al bollettino di analisi del modulo VI-1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda: i) il titolo alcolometrico volumico effettivo, ii) l'acidità totale, iii) l'anidride solforosa totale.
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