Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2017
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«viticoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell' del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
«prodotti vitivinicoli», i prodotti elencati nella parte XII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dell'aceto di vino di cui ai codici NC 2209 00 11 e 2209 00 19;
c)
«particella viticola», parcella agricola quale definita all'articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento;
d)
«superficie vitata abbandonata», una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi i casi specifici definiti dagli Stati membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
«produttore di uva», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarle in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, a fini commerciali;
f)
«trasformatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
g)
«rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;
h)
«imbottigliamento», il condizionamento finale del vino, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
i)
«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento;
j)
«commerciante», una persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;
k)
«campagna viticola», la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo di cui all', lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini dei capi da IV a VIII del presente regolamento, ad eccezione dell', e dei capi da IV a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto.
3. Ai fini dell', paragrafo 1, per «piccolo produttore» si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno tre campagne viticole consecutive.
Gli Stati membri possono decidere che la definizione di «piccolo produttore» non comprende i produttori che acquistano uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione per trasformarli in vino.
Storico versioni
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