Art. 19
Caso fortuito o di forza maggiore
In vigore dal 11 dic 2017
Caso fortuito o di forza maggiore
Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento oppure la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente del luogo più vicino a quello in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti e di adottare le misure necessarie a regolarizzare il trasporto in questione.
Storico versioni
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