Art. 16 · Prodotto rifiutato dal destinatario

Art. 16

Prodotto rifiutato dal destinatario

In vigore dal 11 dic 2017
Prodotto rifiutato dal destinatario Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi. In tal caso il prodotto può essere rinviato allo speditore con lo stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato ad accompagnare il prodotto all'atto della rispedizione.
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