Art. 14
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi
In vigore dal 11 dic 2017
Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi
1. Se non sono utilizzati il sistema informatizzato o il sistema d'informazione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, o all', paragrafo 5, o se questo sistema non consente di informare l'autorità competente del luogo di scarico, lo speditore di una partita di prodotti vitivinicoli sfusi spedisce, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico, per i seguenti prodotti:
a)
prodotti originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
i)
vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;
ii)
mosto di uve parzialmente fermentato;
iii)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
iv)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
v)
succo di uve;
vi)
succo di uve concentrato;
b)
prodotti non originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:
i)
uve fresche, escluse le uve da tavola;
ii)
mosto di uve;
iii)
mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
iv)
mosto di uve parzialmente fermentato;
v)
mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
vi)
succo di uve;
vii)
succo di uve concentrato;
viii)
vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204;
c)
prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all':
i)
fecce di vino;
ii)
vinacce destinate a distillazione o a un'altra trasformazione industriale;
iii)
vinello;
iv)
vino alcolizzato;
v)
vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
vi)
prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.
L'autorità competente nel territorio in cui è situato il luogo di carico informa l'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico che è iniziato il trasporto.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire scadenze diverse per la trasmissione di una copia del documento di accompagnamento per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli che sono trasportate esclusivamente all'interno del loro territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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