Art. 13 · Documenti utilizzati come prova dell'esportazione

Art. 13

Documenti utilizzati come prova dell'esportazione

In vigore dal 11 dic 2017
Documenti utilizzati come prova dell'esportazione 1.   Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da un documento di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all' della direttiva 2008/118/CE, redatta dall'ufficio doganale di esportazione in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (16). 2.   Se i prodotti vitivinicoli circolano corredati di un documento di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è redatta in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In tal caso lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore registra il riferimento della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 331 dello stesso regolamento e rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione sul documento di accompagnamento, utilizzando una delle diciture di cui all'allegato V, sezione D, del presente regolamento. 3.   I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dell'articolo 210, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013, in conformità del titolo VII, capi I e V, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (17) e del titolo VII, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d'informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni unionali e nazionali, nonché l'indicazione della quantità dei vini trasportati. Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che accompagna il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento che hanno scortato il trasporto in precedenza. In caso di reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione è debitamente compilata dall'ufficio doganale competente dell'EFTA. Tale documento vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione dell'Unione o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma. L'ufficio doganale competente nell'Unione vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
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