Art. 12 · Certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati

Art. 12

Certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati

In vigore dal 11 dic 2017
Certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati 1.   Ogniqualvolta le autorità competenti del paese terzo di destinazione richiedono la certificazione di cui all' per i prodotti vitivinicoli spediti verso tale paese terzo, tale certificazione assume una delle forme seguenti: a) il documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale utilizzato in conformità all', paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE, o un documento di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, a condizione che lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore indichi le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del presente regolamento; b) un certificato specifico per l'esportazione redatto in base al modello di cui all'allegato VI, parte II, del presente regolamento e alle relative disposizioni. 2.   Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), è considerato autentico quando esso è convalidato tramite la data e la firma dello speditore o di una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore e quando il numero ARC o il codice MVV attribuito dall'autorità competente al documento di accompagnamento è stato indicato dallo speditore sul certificato come riferimento amministrativo. 3.   L', paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, al certificato di cui al paragrafo 1.
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