Art. 11 · Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP

Art. 11

Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP

In vigore dal 11 dic 2017
Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP 1.   I documenti di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), sono considerati attestanti l'origine o la provenienza, la qualità e le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà o le varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, la DOP o l'IGP di cui beneficia. A tal fine lo speditore o la persona autorizzata che agisce per conto dello speditore deve indicare nella casella 17 l di detti documenti le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI. 2.   Lo speditore certifica l'esattezza delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 sulla base del registro delle entrate e delle uscite da tenere in conformità del capo V o delle informazioni certificate contenute nei documenti corredanti le precedenti partite del prodotto in questione e i controlli di conformità effettuati dalle autorità competenti a norma del capo VII. 3.   Se, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, gli Stati membri richiedono la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo.
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