Art. 1
Importo della retribuzione forfettaria
In vigore dal 11 dic 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
(1)
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.»;
(2)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Importo della retribuzione forfettaria
1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale.
2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.
3. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo di rispettare la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o uno Stato membro, la retribuzione forfettaria è maggiorata di:
a)
5 EUR qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3; oppure
b)
7 EUR nell'esercizio contabile 2018 e 10 EUR nell'esercizio contabile 2019 qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro due mesi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»;
(3)
gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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