Art. 4 · Criteri per la valutazione delle attività da liquidare

Art. 4

Criteri per la valutazione delle attività da liquidare

In vigore dal 4 dic 2017
Criteri per la valutazione delle attività da liquidare 1.   Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/760, la valutazione delle attività da liquidare deve essere coerente con i seguenti criteri: a) essa inizia non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF; b) è conclusa non oltre sei mesi prima del termine di cui alla lettera a). 2.   È consentito tenere conto delle valutazioni effettuate in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE se risalgono a non oltre sei mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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