Art. 9
Accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati
In vigore dal 30 nov 2017
Accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati
1. L’accesso all’EES per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati di cui all’ e agli articoli da 16 a 20 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli da 23 a 35. Tale accesso è limitato a quanto necessario all’assolvimento dei compiti di tali autorità doganali, conformemente a tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti che costituiscono le autorità di frontiera, le autorità competenti per i visti, le autorità competenti per l’immigrazione ai fini del presente regolamento. Il personale debitamente autorizzato per le autorità nazionali competenti ha accesso all’EES ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio a eu-LISA l’elenco di tali autorità nazionali competenti. Nell’elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità deve avere accesso ai dati conservati nell’EES.
3. Le autorità autorizzate a consultare o ad accedere ai dati dell’EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2226:oj#art-9