Art. 72 · Monitoraggio e valutazione

Art. 72

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 30 nov 2017
Monitoraggio e valutazione 1.   eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo dell’EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell’EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio. 2.   Entro il 30 giugno 2018, e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell’EES, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell’EES e le interfacce uniformi. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sulle spese sostenute e altre relative agli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi dell’EES a carico del bilancio generale dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 2, primo comma. A seguito dello sviluppo dell’EES, eu -LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti. 3.   Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’EES. 4.   Due anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell’EES, compresa la sua sicurezza. 5.   Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende: a) una valutazione dell’applicazione del presente regolamento; b) un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell’incidenza sui diritti fondamentali; c) una valutazione della perdurante validità dei principi di base dell’EES; d) una valutazione dell’adeguatezza dei dati biometrici utilizzati ai fini del buon funzionamento dell’EES; e) una valutazione dell’utilizzo di timbri nei casi eccezionali di cui all’, paragrafo 2; f) una valutazione della sicurezza dell’EES; g) una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio dell’Unione. Le valutazioni comprendono le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (45). Le suddette valutazioni includono anche una valutazione del ricorso effettivo alle disposizioni di cui all’ sia in termini di frequenza – numero di cittadini di paesi terzi che ricorrono a tali disposizioni per Stato membro, cittadinanza e durata media del soggiorno – e di implicazioni pratiche, e tengono conto degli eventuali sviluppi connessi nella politica dell’Unione in materia di visti. La prima relazione di valutazione può comprendere opzioni in vista della graduale eliminazione delle disposizioni di cui all’ e della loro sostituzione con uno strumento dell’Unione. È accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica delle disposizioni di cui all’. 6.   Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione, da eu-LISA o da entrambe. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate. 7.   eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5. 8.   Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue: a) se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita e il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave che ha portato alla consultazione; b) i motivi addotti per avvalorare il sospetto che l’interessato fosse soggetto al presente regolamento; c) i motivi addotti per giustificare il mancato avvio della consultazione di sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento; d) il numero delle richieste di accesso all’EES a fini di contrasto; e) il numero e il tipo di casi in cui l’accesso all’EES a fini di contrasto ha portato a un’identificazione; f) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate procedure d’urgenza, di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, secondo comma, compresi i casi in cui tale urgenza non à stata confermata dalla verifica a posteriori effettuata dal punto di accesso centrale Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta dei dati elencati nel primo comma del presente paragrafo ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
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