Art. 62 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

Art. 62

Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

In vigore dal 30 nov 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011 Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS), di Eurodac e del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (EES). (*5)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;" 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Compiti relativi all’EES Con riguardo all’EES, l’agenzia svolge: a) i compiti attribuiti all’agenzia conformemente al regolamento (UE) 2017/2226; b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’EES.»; 3) all’, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   I compiti relativi alla gestione operativa dell’infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 del presente articolo e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac o EES o agli scambi SIRENE relativi al SIS II. 6.   Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS, Eurodac ed EES, la gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell’agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.; (*6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;" 4) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES e di altri sistemi IT su larga scala.»; 5) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera seguente è inserita: «s bis) adotta le relazioni sullo sviluppo dell’EES conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»; b) la lettera t) è sostituita dalla seguente: «t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, e dell’EES in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»; c) la lettera v) è sostituita dalla seguente: «v) presenta osservazioni sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 nonché all’audit di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e assicura un adeguato seguito a tali controlli e audit;»; d) la lettera seguente è inserita: «x bis) pubblica le statistiche relative all’EES conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/2226;»; e) la lettera seguente è inserita: «z bis) provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»; 6) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI, questioni concernenti Eurodac, in relazione all’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013, o questioni concernenti l’EES, in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2017/2226.»; 7) l’ è così modificato: a) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) fatto salvo l’ dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’ della decisione 2007/533/GAI, all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013 e all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»; b) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente: «k) relazioni sulla situazione dello sviluppo dell’EES di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2226.»; 8) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera seguente è inserita: «d bis) il gruppo consultivo EES;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac e il gruppo consultivo EES.».
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