Art. 59
Registrazione e documentazione
In vigore dal 30 nov 2017
Registrazione e documentazione
1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati dell’EES conformemente al capo IV siano registrati o documentati per verificare l’ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l’integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:
a)
lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati dell’EES, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;
b)
i ragionevoli motivi addotti per giustificare, conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;
c)
il riferimento dell’archivio nazionale;
d)
la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale dell’EES dal punto di accesso centrale;
e)
il nome dell’autorità che ha chiesto l’accesso per la consultazione;
f)
se è stata esperita la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
g)
i dati usati per la consultazione;
h)
conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione.
3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’ del presente regolamento. L’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a verificare l’ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l’integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l’adempimento delle proprie funzioni.
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