Art. 58 · Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo IV

Art. 58

Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo IV

In vigore dal 30 nov 2017
Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo IV 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all’accesso all’EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati. 2.   L’autorità di controllo istituita a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità dell’accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri conformemente al capo IV del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all’EES e dall’EES. Si applica di conseguenza l’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento. 3.   Il trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/794 ed è sottoposto alla vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. 4.   I dati personali consultati nell’EES conformemente al capo IV sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. 5.   Il sistema centrale dell’EES, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano registri delle interrogazioni al fine di consentire alle autorità di controllo, istituita ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 e al Garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme nazionali e dell’Unione sulla protezione dei dati. Ad eccezione di tal fine, i dati personali e i registri delle interrogazioni sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo 30 giorni, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale in corso per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.
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