Art. 57 · Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

Art. 57

Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 30 nov 2017
Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati 1.   Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell’EES e delle infrastrutture nazionali di frontiera. 2.   Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all’esercizio di una vigilanza indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l’anno nell’ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 («comitato europeo per la protezione dei dati»). I costi di tali riunioni sono a carico di tale comitato e la loro organizzazione è effettuata dallo stesso. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità. 4.   Ogni due anni il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalle relative autorità di controllo.
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