Art. 52
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento degli stessi
In vigore dal 30 nov 2017
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento degli stessi
1. Le richieste di cittadini di paesi terzi relative ai diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere presentate all’autorità competente di qualsiasi Stato membro.
Lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta risponde entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora la richiesta di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali ovvero di limitazione del trattamento degli stessi sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l’esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento nell’EES, qualora tale verifica possa essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro ai cui la richiesta è stata effettuata contatta le autorità dello Stato membro competente entro sette giorni e quest’ultimo verifica, entro 30 giorni da tale contatto, l’esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento.
3. Qualora emerga che i dati registrati nell’EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare, integrare o cancellare i dati personali ovvero a limitarne il trattamento conformemente all’. Lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare, integrare o cancellare i dati personali di tale persona ovvero a limitarne il trattamento.
Qualora emerga che i dati relativi ai visti registrati nell’EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede innanzitutto a verificare l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell’EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell’EES, entro sette giorni, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l’inserimento dei dati nel VIS. Quest’ultimo verifica l’esattezza dei dati relativi ai visti e la liceità del loro trattamento nell’EES entro un termine di 30 giorni da tale contatto e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede senza indugio, se necessario, a rettificare, o integrare i dati personali della persona interessata o limitare il trattamento di tali dati o cancellarli dall’EES, senza indugio, e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’, paragrafo 3.
4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell’EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio al cittadino di paese terzo interessato la ragione per cui non intende rettificare, integrare o cancellare i dati personali che lo riguardano ovvero limitarne il trattamento.
5. Lo Stato membro che ha adottato la decisione amministrativa ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo fornisce, inoltre, al cittadino di paese terzo interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la spiegazione. Ciò comprende le informazioni sulle modalità per avviare un’azione o un reclamo presso le autorità competenti o gli organi giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro, compresa quella dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni minime necessarie per identificare il cittadino di paese terzo interessato. Le impronte digitali possono essere richieste a tal fine solo in casi debitamente giustificati e qualora vi siano seri dubbi quanto all’identità del richiedente. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire che il cittadino di paese terzo eserciti i diritti di cui al paragrafo 1 e sono cancellate subito dopo.
7. Se una persona presenta una richiesta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta. Tale richiesta comprende informazioni su come tale richiesta è stata trattata e da quale autorità. L’autorità competente mette tale documento a disposizione dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 entro sette giorni.
Storico versioni
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