Art. 47 · Verifica interna

Art. 47

Verifica interna

In vigore dal 30 nov 2017
Verifica interna Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso ai dati dell’EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con le autorità di controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-47