Art. 46
Conservazione di registrazioni da parte di eu-LISA e degli Stati membri
In vigore dal 30 nov 2017
Conservazione di registrazioni da parte di eu-LISA e degli Stati membri
1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito dell’EES. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a)
la finalità dell’accesso di cui all’, paragrafo 2;
b)
la data e l’ora;
c)
i dati trasmessi di cui agli articoli da 16 a 19;
d)
i dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli articoli da 23 a 27, nonché
e)
il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.
2. Per le consultazioni di cui all’, una registrazione di tutti i trattamenti dei dati effettuati nell’EES e nel VIS è conservata in conformità del presente articolo e dell’ del regolamento (CE) n. 767/2008. eu-LISA assicura in particolare la conservazione della registrazione pertinente dei trattamenti di dati quando sono avviati dalle autorità competenti direttamente da un sistema all’altro.
3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro conserva le registrazioni del personale debitamente autorizzato a trattare i dati dell’EES.
4. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell’. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.
Storico versioni
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