Art. 44 · Incidenti di sicurezza

Art. 44

Incidenti di sicurezza

In vigore dal 30 nov 2017
Incidenti di sicurezza 1.   È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza dell’EES e può causare danni o perdite ai dati conservati nell’EES, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati. 2.   Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata. 3.   Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679, dell’ della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al Garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale dell’EES, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati. 4.   Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento dell’EES o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA. 5.   Gli Stati membri interessati ed eu-LISA cooperano in caso di un incidente di sicurezza.
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