Art. 42
Condizioni per la comunicazione di dati a uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo e a uno Stato membro nei confronti del quale non si applica il presente regolamento
In vigore dal 30 nov 2017
Condizioni per la comunicazione di dati a uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo e a uno Stato membro nei confronti del quale non si applica il presente regolamento
1. I dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, lettere a) e b), all’, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti dall’autorità designata a uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo e a uno Stato membro a cui non si applica il presente regolamento, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
i)
un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o
ii)
un reato grave;
b)
il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di tale reato di terrorismo o di un reato grave;
c)
l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli ;
d)
si applica la direttiva (UE) 2016/680;
e)
è stata presentata, per iscritto o in formato elettronico, una richiesta debitamente motivata; e
f)
è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dallo Stato membro richiedente agli Stati membri in cui l’EES è operativo.
Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
2. Laddove i dati siano forniti ai sensi del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, le stesse condizioni previste all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1 e 3, all’ e all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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