Art. 4 · Frontiere presso cui l’EES è operativo e uso dell’EES a tali frontiere

Art. 4

Frontiere presso cui l’EES è operativo e uso dell’EES a tali frontiere

In vigore dal 30 nov 2017
Frontiere presso cui l’EES è operativo e uso dell’EES a tali frontiere 1.   L’EES è operativo presso tutte le frontiere esterne. 2.   Gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen introducono l’EES alle loro frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo. 3.   Gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, introducono l’EES alle rispettive frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen e in cui l’EES non è operativo. 4.   Gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, introducono l’EES alle loro frontiere interne definite all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/399. 5.   In deroga all’, paragrafo 2, terzo e quarto comma, e all’, uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, introduce l’EES senza funzionalità biometriche alle frontiere interne terrestri con un altro Stato che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo. Qualora, a tali frontiere interne, un cittadino di paese terzo non sia stato ancora registrato nell’EES, tale fascicolo individuale del cittadino di paese terzo è costituito senza registrazione di dati biometrici. I dati biometrici sono aggiunti presso il successivo valico di frontiera dotato di EES operativo con funzionalità biometriche.
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