Art. 38 · Responsabilità degli Stati membri e di Europol

Art. 38

Responsabilità degli Stati membri e di Europol

In vigore dal 30 nov 2017
Responsabilità degli Stati membri e di Europol 1.   Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue: a) l’integrazione delle infrastrutture di frontiera nazionali esistenti e la loro connessione alla NUI; b) l’organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all’EES ai fini dell’, ad eccezione dell’, paragrafo 2; c) l’organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione alla NUI a fini di contrasto; d) la gestione e le modalità di accesso all’EES del personale debitamente autorizzato e del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche. 2.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, l’accesso all’EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di tale autorità nazionale alla NUI. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui all’ alla NUI. 3.   Ciascuno Stato membro utilizza procedure automatizzate per il trattamento dei dati dell’EES. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le prestazioni tecniche dell’infrastruttura di controllo di frontiera, la sua disponibilità, la durata delle verifiche di frontiera e la qualità dei dati siano monitorate con attenzione per assicurare che soddisfino i requisiti generali per il buon funzionamento dell’EES e una procedura efficiente di verifiche di frontiera. 5.   Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nell’EES, il personale delle autorità con diritto di accesso all’EES riceve una formazione adeguata, in particolare, sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, nonché per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti. 6.   Gli Stati membri non trattano i dati nell’EES o dall’EES per finalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento. 7.   Europol si fa carico delle responsabilità previste al paragrafo 1, lettera d), e ai paragrafi 3, 5 e 6. Provvede alla connessione, ed è responsabile della connessione, del punto di accesso centrale di Europol all’EES.
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