Art. 34 · Periodo di conservazione dei dati

Art. 34

Periodo di conservazione dei dati

In vigore dal 30 nov 2017
Periodo di conservazione dei dati 1.   Ciascuna cartella di ingresso/uscita o relativa al respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata nel sistema centrale dell’EES per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso. 2.   Ciascun fascicolo individuale e la cartella o le cartelle di ingresso/uscita o relative al respingimento a esso collegate sono conservati nel sistema centrale dell’EES per un periodo di tre anni e un giorno a decorrere dalla data dell’ultima registrazione di uscita o della registrazione di respingimento, se non è stato registrato alcun ingresso nei tre anni successivi alla data dell’ultima registrazione di uscita o di respingimento. 3.   Se, dopo la data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato. L’EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le opportune misure. 4.   In deroga al paragrafo 1, ciascuna cartella di ingresso/uscita registrata per cittadini di paesi terzi che hanno lo status di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono conservate nell’EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall’uscita di tali cittadini di paesi terzi. Se non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’ultima registrazione di ingresso. 5.   Allo scadere del periodo di conservazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, i dati in questione sono cancellati automaticamente dal sistema centrale dell’EES.
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