Art. 32 · Condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte delle autorità designate

Art. 32

Condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte delle autorità designate

In vigore dal 30 nov 2017
Condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte delle autorità designate 1.   Le autorità designate possono accedere all’EES a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave; b) l’accesso per consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico; c) esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell’EES contribuisca alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il fondato sospetto che la persona sospettata, l’autore oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   L’accesso all’EES come strumento per identificare una persona sospettata sconosciuta, un autore sconosciuto o una vittima presunta sconosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito qualora, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stata effettuata una precedente interrogazione delle banche dati nazionali; e b) nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata nel sistema automatizzato d’identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili e tale interrogazione sia stata effettuata pienamente oppure non sia stata effettuata pienamente entro due giorni dal suo avvio. Tuttavia, le condizioni ulteriori di cui al primo comma, lettere a) e b) non si applicano se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consenta di verificare l’identità dell’interessato o in un caso di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave. Tali ragionevoli motivi sono indicati nella richiesta elettronica o cartacea inviata dall’unità operativa dell’autorità designata al punto di accesso centrale. In parallelo a una richiesta di consultazione dell’EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio (41). 3.   L’accesso all’EES come strumento per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno nel territorio degli Stati membri di una persona sospettata conosciuta, un autore conosciuto o una vittima presunta conosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. 4.   La consultazione dell’EES a fini di identificazione di cui al paragrafo 2 è limitata all’interrogazione del fascicolo individuale con uno qualsiasi dei seguenti dati dell’EES: a) le impronte digitali di cittadini di paesi terzi esenti dal visto o di titolari di un FTD. Per avviare tale consultazione dell’EES possono essere utilizzate impronte digitali latenti, che possono pertanto essere confrontate con le impronte digitali conservate nell’EES; b) le immagini del volto. La consultazione dell’EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale di cui all’, paragrafi 1 e 6, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1. 5.   La consultazione dell’EES per i dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati dell’EES nel fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita o nelle cartelle relative al respingimento: a) cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, sesso; b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio; c) numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto; d) impronte digitali, comprese quelle latenti; e) immagine del volto; f) data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l’ingresso e valico di frontiera utilizzato per l’ingresso; g) data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l’uscita. La consultazione dell’EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati di cui al primo comma e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita e nelle cartelle relative al respingimento, compresi i dati relativi alla revoca o alla proroga di un’autorizzazione per un soggiorno di breve durata conformemente all’.
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