Art. 30
Europol
In vigore dal 30 nov 2017
Europol
1. Europol designa una delle sue unità operative quale «autorità designata di Europol» e l’autorizza a richiedere l’accesso all’EES attraverso il punto di accesso centrale di Europol di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Europol designa come punto di accesso centrale di Europol un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale di Europol verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all’EES di cui all’.
Il punto d’accesso centrale di Europol agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.
Storico versioni
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