Art. 22 · Periodo transitorio e misure transitorie

Art. 22

Periodo transitorio e misure transitorie

In vigore dal 30 nov 2017
Periodo transitorio e misure transitorie 1.   Per un periodo di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES, al fine di verificare, all’atto dell’ingresso e dell’uscita, che il cittadino di paese terzo ammesso per un soggiorno di breve durata non abbia oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se del caso, verificare, all’atto dell’ingresso, che i cittadini di paesi terzi non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi, le competenti autorità di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nel corso dei 180 giorni che precedono l’ingresso o l’uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell’EES. 2.   Se un cittadino di paese terzo è entrato nel territorio degli Stati membri prima dell’entrata in funzione dell’EES e lo lascia dopo l’entrata in funzione dell’EES, all’atto dell’uscita è costituito un fascicolo individuale e la data dell’ingresso riportata nel timbro sul passaporto è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’, paragrafo 2. Questa norma non è limitata ai 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In caso di una discrepanza tra il timbro d’ingresso e i dati dell’EES, prevale il timbro.
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