Art. 19
Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata
In vigore dal 30 nov 2017
Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata
1. Qualora sia presa una decisione di revoca o annullamento di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata o di un visto, o di proroga della durata di un soggiorno autorizzato o del visto, l’autorità competente che ha preso tale decisione aggiunge all’ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i seguenti dati:
a)
informazioni sullo status, con menzione della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto oppure della proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
b)
l’identità dell’autorità che ha revocato o annullato l’autorizzazione di soggiorno di breve durata o il visto o prorogato la durata del soggiorno autorizzato o il visto;
c)
il luogo e la data della decisione di revoca o annullamento dell’autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
d)
se del caso, il numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;
e)
se del caso, il periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato;
f)
se del caso, la nuova data di scadenza del soggiorno autorizzato o del visto.
2. Qualora la durata del soggiorno autorizzato sia stata prorogata in conformità dell’, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, l’autorità competente che proroga il soggiorno autorizzato aggiunge all’ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i dati concernenti il periodo di proroga del soggiorno autorizzato, e, se del caso, una menzione della proroga della durata del soggiorno autorizzato in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato la decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell’EES conformemente agli del regolamento (CE) n. 767/2008.
4. La cartella di ingresso/uscita indica i motivi di revoca o di annullamento del soggiorno di breve durata, segnatamente:
a)
una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
b)
qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente al diritto nazionale, che comporti il rimpatrio, l’allontanamento o la partenza volontaria di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso o di soggiorno o nel territorio degli Stati membri.
5. Nella cartella di ingresso/uscita figurano i motivi di proroga della durata del soggiorno autorizzato.
6. Qualora una persona abbia lasciato il territorio degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorità competente inserisce i dati di cui all’, paragrafo 2, nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell’ingresso specifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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