Art. 30 · Obblighi generali per le interfacce di accesso

Art. 30

Obblighi generali per le interfacce di accesso

In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi generali per le interfacce di accesso 1.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia che soddisfa tutti i requisiti elencati di seguito: a) i prestatori di servizi di informazione sui conti, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta possono identificarsi presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; b) i prestatori di servizi di informazione sui conti possono comunicare in modo sicuro per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento associate; c) i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento possono comunicare in modo sicuro per disporre un ordine di pagamento a partire dal conto di pagamento del pagatore e ricevere tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento. 2.   Ai fini dell'autenticazione dell'utente dei servizi di pagamento, l'interfaccia di cui al paragrafo 1 consente ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente dei servizi di pagamento. L'interfaccia soddisfa almeno tutti i seguenti requisiti: a) i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o i prestatori di servizi di informazione sui conti possono dare istruzioni al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché avvii l'autenticazione sulla base del consenso dell'utente dei servizi di pagamento; b) le sessioni di comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il prestatore di servizi di informazione sui conti, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e l'utente dei servizi di pagamento interessati sono stabilite e mantenute durante l'intero processo di autenticazione; c) sono assicurate l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi da o attraverso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti. 3.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché le loro interfacce siano conformi agli standard di comunicazione emessi dagli organismi di normazione internazionali o europei. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano inoltre che le specifiche tecniche delle interfacce siano documentate specificando una serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Almeno sei mesi prima della data di applicazione di cui all', paragrafo 2, o prima della data prevista per il lancio sul mercato dell'interfaccia di accesso, quando il lancio avviene dopo la data di cui all', paragrafo 2, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto come minimo rendono disponibile la documentazione, a titolo gratuito, su richiesta dei prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di informazione sui conti e di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione alle autorità competenti, e pubblicano una sintesi della documentazione sul loro sito web. 4.   Oltre a quanto disposto al paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza, le eventuali modifiche alle specifiche tecniche delle loro interfacce siano rese preventivamente disponibili, il prima possibile e almeno tre mesi prima dell'attuazione della modifica, ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di informazione sui conti e di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione alle autorità competenti. I prestatori di servizi di pagamento documentano le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche e rendono disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta. 5.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rendono disponibile un dispositivo di prova, che comprende l'assistenza, per la prova della connessione e del funzionamento al fine di consentire ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta e di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente, di provare il software e le applicazioni utilizzati per offrire un servizio di pagamento agli utenti. Il dispositivo di prova è reso disponibile al più tardi sei mesi prima della data di applicazione di cui all', paragrafo 2, o prima della data prevista per il lancio sul mercato dell'interfaccia di accesso quando il lancio avviene dopo la data di cui all', paragrafo 2. Nessuna informazione riservata è tuttavia condivisa attraverso il dispositivo di prova. 6.   Le autorità competenti provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rispettino in ogni momento gli obblighi previsti da detti standard in relazione alla o alle interfacce che hanno predisposto. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non rispetti gli obblighi previsti per le interfacce in tali standard, le autorità competenti assicurano che la prestazione di servizi di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti non sia impedita o ostacolata, nella misura in cui i prestatori dei servizi in questione soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 5.
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