Art. 27 · Distruzione, disattivazione e revoca

Art. 27

Distruzione, disattivazione e revoca

In vigore dal 27 nov 2017
Distruzione, disattivazione e revoca I prestatori di servizi di pagamento provvedono a predisporre procedure efficaci per applicare tutte le misure di sicurezza elencate di seguito: a) la distruzione, la disattivazione o la revoca secondo modalità sicure delle credenziali di sicurezza personalizzate, dei dispositivi e del software di autenticazione; b) se il prestatore di servizi di pagamento distribuisce dispositivi e software di autenticazione riutilizzabili, prima che il dispositivo o il software siano resi disponibili a un altro utente dei servizi di pagamento, ne viene stabilito, documentato e attuato il loro riutilizzo secondo modalità sicure; c) la disattivazione o la revoca delle informazioni relative alle credenziali di sicurezza personalizzate memorizzate nei sistemi e nelle banche dati del prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, negli archivi pubblici.
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