Art. 20 · Cessazione delle esenzioni sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni

Art. 20

Cessazione delle esenzioni sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni

In vigore dal 27 nov 2017
Cessazione delle esenzioni sulla base dell'analisi dei rischi connessi alle operazioni 1.   I prestatori di servizi di pagamento che si avvalgono dell'esenzione di cui all' segnalano immediatamente alle autorità competenti l'eventuale superamento del tasso di frode di riferimento applicabile da parte di uno dei tassi di frode monitorati, per qualsiasi tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato, e forniscono alle autorità competenti una descrizione delle misure che intendono adottare per ripristinare la conformità del tasso di frode monitorato con i tassi di frode di riferimento applicabili. 2.   I prestatori di servizi di pagamento cessano immediatamente di avvalersi dell'esenzione di cui all' per qualsiasi tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato nello specifico intervallo di soglie di esenzione se il loro tasso di frode monitorato supera per due trimestri consecutivi il tasso di frode di riferimento applicabile per lo strumento di pagamento o il tipo di operazione di pagamento nell'intervallo di soglie di esenzione in questione. 3.   In seguito alla cessazione dell'esenzione di cui all' conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano nuovamente tale esenzione solo quando il loro tasso di frode calcolato è pari o inferiore ai tassi di frode di riferimento applicabili per lo specifico tipo di operazione di pagamento nell'intervallo di soglie di esenzione per un trimestre. 4.   Se intendono avvalersi nuovamente dell'esenzione di cui all', i prestatori di servizi di pagamento lo notificano alle autorità competenti entro un lasso di tempo ragionevole e, prima di riavvalersi dell'esenzione, dimostrano il ripristino della conformità del loro tasso di frode monitorato con il tasso di frode di riferimento applicabile per l'intervallo di soglie di esenzione in questione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
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