Art. 2
Obblighi generali di autenticazione
In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi generali di autenticazione
1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle operazioni che consentono loro di rilevare le operazioni di pagamento non autorizzate o fraudolente ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui all', lettere a) e b).
Detti meccanismi si basano sull'analisi delle operazioni di pagamento, tenendo conto di elementi che sono tipici dell'utente dei servizi di pagamento in condizioni di normale utilizzo delle credenziali di sicurezza personalizzate.
2. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, dei seguenti fattori di rischio:
a)
gli elenchi degli elementi di autenticazione compromessi o rubati;
b)
l'importo di ciascuna operazione di pagamento;
c)
gli scenari di frode noti nella prestazione dei servizi di pagamento;
d)
i segnali della presenza di malware in una qualsiasi delle sessioni della procedura di autenticazione;
e)
se il dispositivo o il software di accesso sono forniti dal prestatore di servizi di pagamento, un registro dell'utilizzo del dispositivo o del software di accesso forniti all'utente del servizio di pagamento e l'utilizzo anomalo degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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