Art. 19 · Calcolo dei tassi di frode

Art. 19

Calcolo dei tassi di frode

In vigore dal 27 nov 2017
Calcolo dei tassi di frode 1.   Per ogni tipo di operazione di cui alla tabella figurante in allegato, il prestatore di servizi di pagamento garantisce che i tassi di frode complessivi concernenti sia le operazioni di pagamento per le quali è stata applicata l'autenticazione forte del cliente sia le operazioni di pagamento eseguite in forza delle esenzioni di cui agli articoli da 13 a 18 sono equivalenti o inferiori al tasso di frode di riferimento per lo stesso tipo di operazione di pagamento riportato nella tabella figurante nell'allegato. Il tasso di frode complessivo per ciascun tipo di operazione è calcolato come il valore totale delle operazioni a distanza non autorizzate o fraudolente, indipendentemente dal fatto che i fondi siano stati recuperati, diviso per il valore totale di tutte le operazioni a distanza per lo stesso tipo di operazioni, siano esse autenticate mediante l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente o eseguite in forza di una delle esenzioni di cui agli articoli da 13 a 18, in un periodo continuativo di tre mesi (90 giorni). 2.   Il calcolo dei tassi di frode e i dati che ne risultano sono valutati nell'ambito del controllo di cui all', paragrafo 2, il quale accerta che siano esatti e completi. 3.   La metodologia e l'eventuale modello utilizzato dal prestatore di servizi di pagamento per calcolare i tassi di frode, come pure gli stessi tassi di frode, sono adeguatamente documentati e resi pienamente disponibili alle autorità competenti e all'ABE, previa notifica alla o alle autorità competenti, su loro richiesta.
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