Art. 12
Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio
In vigore dal 27 nov 2017
Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio
I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all', se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico presso un terminale di pagamento incustodito allo scopo di pagare una tariffa di trasporto o di parcheggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:389:oj#art-12