Art. 12 · Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio

Art. 12

Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio

In vigore dal 27 nov 2017
Terminali incustoditi per le tariffe di trasporto e le tariffe di parcheggio I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all', se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico presso un terminale di pagamento incustodito allo scopo di pagare una tariffa di trasporto o di parcheggio.
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