Art. 52 · Monitoraggio

Art. 52

Monitoraggio

In vigore dal 24 nov 2017
Monitoraggio 1.   L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare sono monitorati i seguenti elementi: a) l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione a livello nazionale del presente regolamento per quanto riguarda gli elementi elencati all', paragrafo 2; b) la valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino del sistema effettuata dai TSO conformemente all'; c) le soglie oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità conformemente all'; d) il livello di armonizzazione delle norme in materia di sospensione e ripresa dell'attività di mercato stabilito dai TSO conformemente all', paragrafo 1, e ai fini della relazione di cui all', paragrafo 7; e) il livello di armonizzazione delle norme per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione del mercato di cui all'. 2.   L'Agenzia, in cooperazione con ENTSO-E, redige entro il 18 dicembre 2018 l'elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia in conformità all', paragrafo 9, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere aggiornato. ENTSO-E archivia in formato digitale standardizzato tutte le informazioni richieste dall'Agenzia. 3.   I pertinenti TSO trasmettono all'ENTSO-E le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Su richiesta della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell' della direttiva 2009/72/CE, i DSO e le entità di cui all', paragrafo 1, trasmettono ai TSO le informazioni di cui al paragrafo 2, a meno che dette informazioni non siano già a disposizione delle autorità di regolamentazione, dei TSO, dell'Agenzia o dell'ENTSO-E nel quadro delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione, onde evitare la duplicazione di informazioni.
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