Art. 48
Prove dei sistemi di comunicazione
In vigore dal 24 nov 2017
Prove dei sistemi di comunicazione
1. Il DSO e lo SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, il TSO e il prestatore di servizi di ripristino sottopongono a prova, almeno ogni anno, i sistemi di comunicazione di cui all'.
2. Il DSO e lo SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, il TSO e il prestatore di servizi di ripristino sottopongono a prova, almeno ogni cinque anni, le fonti di alimentazione di riserva dei propri sistemi di comunicazione.
3. Entro il 18 dicembre 2024 il TSO, consultandosi con altri TSO, stabilisce un piano di prova per verificare la comunicazione tra TSO.
Storico versioni
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