Art. 45 · Prove di conformità degli impianti di consumo che forniscono gestione della domanda

Art. 45

Prove di conformità degli impianti di consumo che forniscono gestione della domanda

In vigore dal 24 nov 2017
Prove di conformità degli impianti di consumo che forniscono gestione della domanda 1.   Il prestatore di servizi di difesa che fornisce gestione della domanda effettua una prova della modifica della domanda dopo due risposte consecutive non riuscite in funzionamento reale o almeno ogni anno, sulla base della metodologia di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1388. 2.   Il prestatore di servizi di difesa che fornisce disconnessione della domanda per bassa frequenza effettua una prova della disconnessione della domanda per bassa frequenza entro un termine stabilito a livello nazionale e applicando la metodologia stabilita all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1388 per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o in base a una metodologia analoga stabilita dal pertinente gestore del sistema per altri impianti di consumo.
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