Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all' del regolamento (CE) n. 714/2009, all' del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (8), all' del regolamento (UE) 2015/1222, all' del regolamento (UE) 2016/631, all' del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione (9), all' del regolamento (UE) 2016/1447, all' del regolamento (UE) 2016/1719 e all' del regolamento (UE) 2017/1485.
S'intende inoltre per:
1)
«prestatore dei servizi di difesa», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di difesa del sistema;
2)
«prestatore dei servizi di ripristino», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di ripristino;
3)
«utente prioritario della rete», utente significativo della rete a cui si applicano condizioni speciali per la disconnessione e la rimessa in tensione;
4)
«domanda netta», valore netto della potenza attiva in un determinato punto del sistema, calcolato come (carico - generazione), generalmente espressa in kilowatt (kW) o megawatt (MW) in un determinato istante o media calcolata su un intervallo di tempo prestabilito;
5)
«piano di ripristino», insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie per riportare il sistema allo stato normale;
6)
«rimessa in tensione», ricollegamento di generazione e carico per mettere in tensione le parti del sistema che sono state scollegate;
7)
«strategia di rialimentazione top-down», strategia che richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parti del sistema di un TSO;
8)
«strategia di riaccensione bottom-up», strategia che non richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parte del sistema di un TSO;
9)
«risincronizzazione», sincronizzazione e riconnessione tra due regioni appartenenti alla medesima area sincrona nel punto di risincronizzazione;
10)
«coordinatore della frequenza», TSO nominato e responsabile della gestione della frequenza del sistema all'interno di una regione sincronizzata o di un'area sincrona al fine di riportare la frequenza del sistema alla frequenza nominale;
11)
«regione sincronizzata», frazione di area sincrona gestita di TSO interconnessi con una frequenza del sistema comune e che non è sincronizzata con il resto dell'area sincrona;
12)
«coordinatore della risincronizzazione», TSO nominato e responsabile della risincronizzazione di due regioni sincronizzate;
13)
«punto di risincronizzazione», dispositivo utilizzato per collegare due regioni sincronizzate, di solito un interruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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