Art. 29 · Nomina del coordinatore della frequenza

Art. 29

Nomina del coordinatore della frequenza

In vigore dal 24 nov 2017
Nomina del coordinatore della frequenza 1.   Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona è suddivisa in più regioni sincronizzate, i TSO di ciascuna regione sincronizzata nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3. 2.   Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona non è suddivisa ma la frequenza del sistema supera i limiti di frequenza per lo stato di allerta, come definiti all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485, tutti i TSO dell'area sincrona nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3. 3.   Il TSO il cui fattore K in tempo reale è stimato essere il più elevato è nominato coordinatore della frequenza, a meno che i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, decidano di nominare per questa funzione un altro TSO. In tal caso, i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, tengono conto dei seguenti criteri: a) la quantità di riserve disponibili di potenza attiva e in particolare di riserve di ripristino della frequenza; b) le capacità disponibili negli interconnettori; c) la disponibilità di misurazioni della frequenza del TSO della regione sincronizzata o dell'area sincrona; e d) la disponibilità di misurazioni relative agli elementi cruciali nella regione sincronizzata o nell'area sincrona. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, se la dimensione dell'area sincrona e la situazione in tempo reale lo consentono, i TSO dell'area sincrona possono nominare un coordinatore della frequenza prestabilito. 5.   Il TSO nominato coordinatore della frequenza di cui ai paragrafi 1 e 2 informa immediatamente della nomina gli altri TSO dell'area sincrona. 6.   Il coordinatore della frequenza nominato agisce come tale fino: a) alla nomina di un altro coordinatore della frequenza per la propria regione sincronizzata; b) alla nomina di un nuovo coordinatore della frequenza in seguito alla risincronizzazione della propria regione sincronizzata con un'altra regione sincronizzata; o c) a quando l'area sincrona è completamente risincronizzata, la frequenza del sistema rientra nell'intervallo di frequenza standard e il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO dell'area sincrona è tornato alla normale modalità di funzionamento in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1485.
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