Art. 13 · Attivazione del piano di difesa del sistema

Art. 13

Attivazione del piano di difesa del sistema

In vigore dal 24 nov 2017
Attivazione del piano di difesa del sistema 1.   Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema a norma dell', paragrafo 5, lettera b), in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di difesa. 2.   Oltre agli schemi del piano di difesa del sistema attivati automaticamente, a norma dell', paragrafo 5, lettera a), il TSO attiva una procedura del piano di difesa del sistema se: a) il sistema si trova in stato di emergenza, conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e non esistono contromisure disponibili per riportare il sistema allo stato normale; o b) in base all'analisi della sicurezza operativa, la sicurezza operativa del sistema di trasmissione richiede l'attivazione di una misura del piano di difesa a norma dell', paragrafo 5, oltre alle contromisure disponibili. 3.   I DSO e gli SGU individuati a norma dell', paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di difesa del sistema impartite dal TSO a norma dell', paragrafo 3, lettera c), conformemente alle procedure del piano di difesa del sistema di cui all', paragrafo 5, lettera b). 4.   Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema di cui all', paragrafo 5, lettera b), che hanno un significativo impatto transfrontaliero in coordinamento con i TSO interessati.
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