Art. 1 · Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020

Art. 1

Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020

In vigore dal 24 nov 2017
Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 è così modificato: (1) all' è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica nel 2019 e nel 2020 alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 4 del presente regolamento.». (2) All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzioni “de minimis” per gli anni 2015, 2016 e 2017». (3) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) fino al 6 % nel 2018 e fino al 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù (Micromesistius poutassou) nella pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi; b) fino al 6 % nel 2018 e fino al 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM VII; c) fino all'1 % nel 2018, 2019 e 2020 del totale annuo delle catture di sgombro (Scomber scombrus), suro (Trachurus spp.), aringa (Clupea harengus) e merlano (Merlangius merlangus) nella pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VIId praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM e PTM).». (4) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». (5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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