Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 nov 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente: Società Dazio Codice addizionale TARIC Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd.; 32,0 % B938 Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. 13,9 % B939 Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd. 29,3 % B009 Shandong Yadi Ceramics Co Ltd 36,5 % B010 Società elencate nell'allegato I 30,6 % Tutte le altre società 69,7 % B999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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