Art. 6 · Misure sanitarie preventive

Art. 6

Misure sanitarie preventive

In vigore dal 21 nov 2017
Misure sanitarie preventive 1.   Il proprietario o la persona autorizzata di cui all', lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 576/2013 garantiscono che i cani introdotti nel territorio o in parti del territorio di uno Stato membro di cui all' del presente regolamento sono stati sottoposti a un trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis presente nell'intestino allo stato adulto o larvale. 2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è somministrato entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista del cane nel territorio o in parti del territorio di tale Stato membro conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3.   Il trattamento previsto al paragrafo 1 consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale: a) che contiene una dose adeguata: i) di praziquantel o ii) di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre con un'efficienza almeno pari a quella del praziquantel le quantità di parassita Echinococcus multilocularis presenti allo stato adulto o larvale nell'intestino dei cani; e b) al quale è stata concessa: i) un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente all' della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o all' del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), o ii) un'omologazione o un'autorizzazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di spedizione del cane in caso di movimenti a carattere non commerciale. 4.   Il trattamento previsto al paragrafo 1 è certificato: a) dal veterinario che lo somministra nella parte riservata a tal fine del passaporto, che è conforme al modello figurante: i) nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 (8) della Commissione, nel caso di movimenti a carattere non commerciale di cani, provenienti da un altro Stato membro, introdotti nel territorio o in parti del territorio di uno Stato membro di cui all' del presente regolamento o nel caso di entrata in uno Stato membro da uno Stato membro in seguito a movimenti o al transito in un territorio o un paese terzo, a norma dell'articolo 27, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013; o ii) nell'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, nel caso di movimenti a carattere non commerciale di cani, provenienti da un territorio o un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1 di detto regolamento, introdotti nel territorio o in parti del territorio di uno Stato membro di cui all' del presente regolamento; o b) da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di provenienza, oppure da un veterinario autorizzato, e successivamente convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di provenienza, nella parte riservata a tal fine del certificato sanitario che è conforme al modello di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013 in caso di movimenti a carattere non commerciale di cani provenienti da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II, parte 1, di detto regolamento, introdotti nel territorio o in parti del territorio di uno Stato membro di cui all' del presente regolamento.
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