Art. 2 · Norme per la classificazione degli Stati membri in vista del diritto di applicare misure sanitarie preventive

Art. 2

Norme per la classificazione degli Stati membri in vista del diritto di applicare misure sanitarie preventive

In vigore dal 21 nov 2017
Norme per la classificazione degli Stati membri in vista del diritto di applicare misure sanitarie preventive 1.   Gli Stati membri possono presentare domanda alla Commissione per essere classificati ai fini delle misure sanitarie preventive alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Se può dimostrare che l'infezione dal parassita Echinococcus multilocularis non si è stabilita a causa dell'assenza di volpi comuni selvatiche in tutto il suo territorio, uno Stato membro presenta alla Commissione la documentazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni: a) ha attuato per tre periodi consecutivi di dodici mesi precedenti la data della domanda un programma di osservazione nazionale che descrive: i) le tecniche che consentono l'individuazione della presenza di una specie, il tipo e la frequenza delle ispezioni effettuate, le diverse categorie di soggetti coinvolti e le modalità di conservazione dei risultati delle ispezioni, ii) le procedure di controllo dell'attuazione del programma; b) non ha registrato la presenza di volpi comuni selvatiche in nessuna parte del suo territorio. 3.   Se può dimostrare che nella totalità o in parti del suo territorio sono presenti ospiti definitivi selvatici suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis e che in tali animali non è stata registrata la presenza dell'infezione dal parassita, uno Stato membro presenta alla Commissione la documentazione attestante il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni: a) ha dichiarato la totalità o parte del suo territorio indenne dall'infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici, conformemente alla procedura stabilita dal Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, e attua norme in base alle quali la notifica dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici è obbligatoria conformemente alla legislazione nazionale; b) non ha registrato casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici durante i quindici anni precedenti la data della domanda, senza aver attuato un programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno della malattia, purché durante i dieci anni che precedono la data di cui sopra fossero soddisfatte le seguenti condizioni: i) vigevano regole che rendevano obbligatoria, conformemente alla legislazione nazionale, la notifica dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; ii) esisteva un sistema di individuazione rapida dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; iii) erano applicate misure appropriate volte a prevenire l'introduzione del parassita Echinococcus multilocularis da parte di ospiti definitivi domestici; iv) non vi erano elementi atti a indicare che l'infezione da Echinococcus multilocularis fosse stabilita negli ospiti definitivi selvatici sul loro territorio; c) ha attuato, per tre periodi consecutivi di dodici mesi precedenti la data della domanda, un programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno conforme ai requisiti dell'allegato I del presente regolamento nell'ambito del quale non sono stati registrati casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici e la notifica dei casi di infezione era obbligatoria conformemente alla legislazione nazionale. 4.   Se ha elaborato un programma obbligatorio di eradicazione dell'infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici in base a un calendario definito per la totalità o per parti del suo territorio, uno Stato membro presenta alla Commissione la documentazione che illustra in particolare: a) le regole vigenti che rendono obbligatoria, conformemente alla legislazione nazionale, la notifica dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; b) la distribuzione dell'infezione nel suo territorio; c) i motivi che giustificano il programma, tenuto conto dell'importanza della malattia per l'uomo e il suo impatto sulla sanità pubblica; d) la zona geografica in cui il programma deve essere attuato; e) le procedure di monitoraggio del programma, compreso il grado di coinvolgimento dei cacciatori nell'attuazione del programma; f) le misure da adottare in caso di risultati positivi constatati al momento degli esami effettuati conformemente al programma.
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