Art. 7
Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali
In vigore dal 15 nov 2017
Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio, e al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
2. I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
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