Art. 67 · Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri

Art. 67

Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri

In vigore dal 15 nov 2017
Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri 1.   Oltre a quanto previsto dall', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, ogni informazione documentata che indichi una possibile inosservanza, da parte delle PCC, delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se necessario, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi da cattura di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri, delle navi officina, dei rimorchiatori, delle navi impegnate in operazioni di trasbordo e delle navi di appoggio che si presume abbiano svolto pesca INN nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno in corso e quello precedente, accompagnato dai documenti giustificativi relativi alla presunta pesca INN. Il suddetto elenco è presentato almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se sufficientemente documentate, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT ai fini dell'elaborazione di un progetto di elenco INN dell'ICCAT.
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