Art. 66 · Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto

Art. 66

Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto

In vigore dal 15 nov 2017
Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto 1.   Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette alla Commissione copia del rapporto di ispezione in porto di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 entro 10 giorni dalla data di completamento dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 14 giorni dalla data di completamento dell'ispezione. 2.   Se il rapporto di ispezione in porto non può essere trasmesso entro il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che effettua l'ispezione comunica alla Commissione entro tale termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato. 3.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono motivi per ritenere che una nave di un paese terzo abbia commesso un'infrazione alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, si applica l' del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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